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Roma, 12 luglio 2017

 

Circolare n. 124/2017

 

Oggetto: Funzione pubblica – Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi a partire dall’1 gennaio 2018 – Art. 13 quater, legge 21.6.2017, n. 96, su S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017.

 

Con la legge indicata in oggetto, di conversione del D.L. n. 50/2017 (cd. Manovrina) è stato previsto che dall’1 gennaio prossimo sarà sospeso il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi.

 

Per il pagamento in contanti, l’importo dovuto dovrà essere arrotondato per eccesso o per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino (es. 10,27 euro diverrà 10,25 euro; 10,28 euro diverrà 10,30 euro).

 

Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o pubblici servizi compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, saranno autorizzati ad acconsentire il predetto arrotondamento in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito. E’ da ritenersi che di questa disposizione si avrà subito evidenza nelle fatture delle varie utenze.

 

La norma prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi svolga un’apposita verifica sull’impatto delle nuove regole.

 

Naturalmente le monetine continueranno ad avere corso legale, anche perché la sospensione del conio avverrà solo in l’Italia.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/t

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S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

Testo del decreto-legge  24  aprile  2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

 

 

     La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

                              approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                                Titolo I

        DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

                                Capo I

                Disposizioni in materia di entrate

                          *****OMISSIS*****

 

                                                             Titolo II

           DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

                          *****OMISSIS*****

 

                             Art. 13 quater 
         Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso  il  conio  da  parte
dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo  e  a  due  centesimi  di  euro.  Il  risparmio   derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  e'  destinato  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1,  quando  un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e'  effettuato  integralmente  in  contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso  o  per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino. 
  3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici  o  di
pubblici servizi,  compresi  i  loro  concessionari,  rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita'  di  ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito. 
  4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche  in
euro destinate  alla  circolazione  di  valore  unitario  pari  a  un
centesimo e a  due  centesimi  di  euro  secondo  le  norme  ad  esse
applicabili. 
  5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di  cui  all'articolo
2,  comma  198,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   svolge
un'apposita verifica sull'impatto  delle  disposizioni  del  presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori  finali  e  riferisce  su  base
semestrale le dinamiche e le  eventuali  anomalie  dei  prezzi  dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni  al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario,  alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato e di proposte normative. 
  6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese  dalla  data  della  loro  entrata  in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.    

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO