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Roma, 12
luglio 2017
Circolare n. 124/2017
Oggetto: Funzione pubblica – Sospensione del
conio delle monete da 1 e 2 centesimi a partire dall’1 gennaio 2018 – Art. 13
quater, legge 21.6.2017, n. 96, su S.O. alla G.U. n.
144 del 23.6.2017.
Con la
legge indicata in oggetto, di conversione del D.L. n. 50/2017 (cd. Manovrina) è
stato previsto che dall’1 gennaio prossimo sarà sospeso il conio delle monetine
da 1 e 2 centesimi.
Per il
pagamento in contanti, l’importo dovuto dovrà essere arrotondato per eccesso o
per difetto al multiplo di cinque centesimi più vicino (es. 10,27 euro diverrà
10,25 euro; 10,28 euro diverrà 10,30 euro).
Tutti
i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o pubblici servizi compresi
i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, saranno autorizzati
ad acconsentire il predetto arrotondamento in relazione a qualunque autonomo
importo monetario in euro a debito o a credito. E’ da ritenersi che di questa
disposizione si avrà subito evidenza nelle fatture delle varie utenze.
La
norma prevede che il Garante per la sorveglianza dei prezzi svolga un’apposita
verifica sull’impatto delle nuove regole.
Naturalmente
le monetine continueranno ad avere corso legale, anche perché la sospensione
del conio avverrà solo in l’Italia.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/t |
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S.O. alla G.U. n.
144 del 23.6.2017
LEGGE 21 giugno 2017, n. 96
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Testo del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 coordinato con la
legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative
a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.».
La Camera dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
FINANZA PUBBLICA
Capo I
Disposizioni in materia di entrate
*****OMISSIS*****
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ENTI TERRITORIALI
*****OMISSIS*****
Art. 13 quater
Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' sospeso il conio da parte
dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante
dall'attuazione del presente comma e' destinato al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un
importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo
da pagare e il pagamento e' effettuato integralmente in contanti,
tale importo e' arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per
difetto, al multiplo di cinque centesimi piu' vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di
pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti,
mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessita' di ulteriori
provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di
cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in
euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in
euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un
centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse
applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo
2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge
un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente
articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni
e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base
semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo
stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attivita' e funzioni al
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca
centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in
vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO